DECRETO 40/2023 AGGIORNAMENTO RAGGRUPPAMENTI RAEE – DECRETO 59/2023 RENTRI – ADR ACCORDO MULTILATERALE M351

DECRETO 20 FEBBRAIO 2023 N.40 – AGGIORNAMENTO DEI RAGGRUPPAMENTI DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Il 20 Aprile 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 Febbraio 2023, n. 40 – “Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”, sostituendo pertanto l’Allegato 1 del Decreto 25 Settembre 2007, n. 185.  Il provvedimento (entrato in vigore il 05 Maggio 2023) interviene quindi nel funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); a tale categoria di rifiuti, indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali sono conferiti nei centri di raccolta, devono essere attribuiti i codici EER, così come di seguito indicato:

Raggruppamento 1 – apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi

1.1         Frigoriferi

1.2         Congelatori

1.3         Apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi

1.4         Condizionatori, deumidificatori, pompe di calore

1.5         Radiatori ad olio

1.6         Altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall’acqua

4.2         Asciugatrici

Raggruppamento 2 – Altri Grandi Bianchi

4.1         Lavatrici

4.3         Lavastoviglie

4.4         Apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche

4.5         Apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel par. 4 dell’allegato IV del D.Lgs. 46/2014 (*)

Raggruppamento 3 – TV e Monitor (dotate di schermi di superficie superiore a 100 cmq)

2.1         Schermi

2.2         Televisori

2.3         Cornici digitali LCD

2.4         Monitor

2.5         Laptop, notebook

Raggruppamento 4 – IT e Consumer Electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro (tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencate al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del D.Lgs. 49/2014

4.5         Lampadari

4.6         Apparecchiature per riprodurre i suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)

4.7         Macchine per cucire, macchine per maglieria

4.7         Mainframe

4.6         Grandi stampanti

4.9         Grandi copiatrici

4.10       Grandi macchine a gettoni

4.11       Grandi dispositivi medici

4.12       Grandi strumenti di monitoraggio e controllo

4.13       Grandi apparecchi che distribuzioni automaticamente prodotti e denaro

5.1         Aspirapolvere

5.2         Scope meccaniche

5.3         Macchine per cucire

5.4         Lampadari

5.5         Forni a microonde

5.6         Ventilatori elettrici

5.7         Ferri da stiro

5.8         Tostapane

5.9         Coltelli elettrici

5.10       Bollitori elettrici

5.11       Sveglie e orologi

5.12       Rasoi elettrici

5.13       Bilance

5.14       Apparecchi taglia capelli e apparecchi per la cura del corpo

5.15       Calcolatrici

5.16       Apparecchi radio

5.17       Videocamere, videoregistratori

5.18       Apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini

5.19       Giocattoli elettrici ed elettronici

5.20       Apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, etc.

5.21       Rilevatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e controllo

5.22       Piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti

5.23       Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati

6.1         Telefoni cellulari

6.2         Navigatori satellitari (GPS)

6.3         Calcolatrici tascabili

6.4         Router

6.5         PC

6.6         Stampanti

6.7         Telefoni

Altre apparecchiature di grandi-piccole dimensioni anche informatiche e per telecomunicazioni non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato IV del D.Lgs. 49/2014.

Raggruppamento 4 – Sezione A “Pannelli Fotovoltaici”

4.14       Pannelli fotovoltaici

Raggruppamento 5 – Sorgenti Luminose

3.1         Tubi fluorescenti

3.2         Lampade fluorescenti compatte

3.3         Lampade fluorescenti

3.4         Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione

3.5         LED

NOTA(*): il 21 Aprile 2023, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, viene segnalato il seguente refuso (in corso di rettifica): “il “Raggruppamento 2” include erroneamente il paragrafo ‘4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 Marzo 2014, n. 49.’. Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel ‘Raggruppamento 4”.

 

 

SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI E DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE (RENTRI), PUBBLICATO IL DECRETO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 31 maggio 2023, n. 126 il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59,  recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, e contenete le procedure e gli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Il DM 59/2023 disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

1) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;

2) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati o volontari;

3) il funzionamento del RENTRI;

4) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI;

5) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti all’estero,

6) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;

7) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;

8) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Il Decreto entra in vigore il 15 giugno 2023, mentre le iscrizioni al RENTRI devono essere effettuate con le seguenti tempistiche:

– a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;

– a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

– a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

 

Il nostro studio rimane a disposizione per informazioni e per consulenze sulle modalità di iscrizione e registrazione RENTRI

 

 

ACCORDO MULTILATERALE M 351 ADR- ESONERO SPEDITORI OCCASIONALI

L’Italia ha sottoscritto l’Accordo multilaterale M351, che prevede esonero dalla nomina del consulente ADR ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, concernente l’esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per i mittenti – ADR 1.8.3.2 (b)

  1. In deroga a quanto previsto dal comma 1.8.3.2 dell’ADR, relativo alle esenzioni dalla nomina di un consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, il presente Accordo Multilaterale prevede che si applichi anche l’esenzione prevista dall’ADR 1.8.3.2 (b) alle imprese la cui attività principale o secondaria non è la spedizione di merci pericolose, ma che effettuano occasionalmente spedizioni nazionali di merci pericolose che presentano un pericolo o un rischio di inquinamento modesto.
  2. Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2024 per il trasporto nei territori delle Parti contraenti dell’ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima da uno dei firmatari, rimarrà valido fino alla suddetta data solo per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo che non lo hanno revocato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pertanto, l’attività di spedizione si aggiunge a quelle già previste come occasionali dal D.lgs 40/2000 e ss.mm. (24 trasporti di merce ADR di basso grado di pericolosità)