DECRETO LAVORO 2023 – MODIFICHE AL D.LGS.81/08 e smi

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto legge 4 maggio 2023 n.48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. 

Di seguito riportiamo le modifiche salienti al D.lgs.81/08. Il CAPO II del suddetto decreto legge (nello specifico l’art. 14) modifica i seguenti articoli del D.lgs. 81/08:

  • all’articolo 18, comma 1, lettera a);
    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – nomina del Medico competente

Il datore di lavoro, e i dirigenti, devono:

  1. a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

La parte scritta in blu rappresenta la modifica al disposto di legge; in base a tale modifica i datori di lavoro e i dirigenti dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41.

  • all’articolo 21, comma 1, lettera a)
     DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI;

1 I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

  1. a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV ;

La modifica (sopra scritta in colore blu) dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere ad esempio ponteggi.

  • all’articolo 25, comma 1 (nuove lettere e-bis e n-bis)
    OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE;
  1. Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; (…)

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

All’articolo 25 sono stati aggiunti i due commi riportati qui sopra. Viene dunque introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e deve tenere conto di quanto contenuto nella cartella sanitaria ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a).

Inoltre, con la lettera n-bis richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

  • all’articolo 37, comma 2 (nuova lettera b-bis)
    FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI;
  1. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
  2. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  3. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

All’articolo 37 è stato aggiunto il comma b-bis riportato qui sopra in blu. L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi, che annunciava l’emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022(impegno non ancora rispettato)

Tale Accordo oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche individuare opportuni strumenti per monitorare l’effettivo svolgimento dei corsi di formazione così come previsto dall’accordo stesso.

  • all’articolo 71, sostituito il comma 12;
    ATTREZZATURE -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III)

Il vecchio comma 12 prevedeva:

  1. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Il nuovo comma 12 prevede

  1. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

la modifica del comma 12 regolamenta la verifica periodica delle attrezzature di lavoro prevista dal comma 11 (ad esempio carri ponte, gru…) riconoscendo la diretta titolarità del potere di effettuare queste verifiche periodiche a soggetti privati abilitati.

  • all’articolo 72, comma 2;
    ATTREZZATURE – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III)
  1. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista].

Periodo abrogato e sostituito come segue:

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

La modifica mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi.

  • all’articolo 73 (aggiunto il comma 4-bis);
    ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III)

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro

  • all’articolo 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4)
    SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  1. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
  2. c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

Viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature. Qualora non provveda a questi adempimenti incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda. Le sanzioni sono definite all’interno dell’art. 87 modificato inserendo i riferimenti al nuovo comma 4-bis.

ATTENZIONE: ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO I DATORI DI LAVORO CHE UTILIZZANO ATTREZZATURE DI LAVORO (AD ES. CARRELLI ELEVATORI, PLE, ECC…) DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEGLI ATTESTATI DI ABILITAZIONE ALL’USO DI TALI ATTREZZATURE.

Ricordiamo che quanto sopra esposto è contenuto all’interno di un decreto legge che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale. Pertanto rimaniamo in attesa di eventuali modifiche durante l’iter di conversione.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.