EMISSIONI IN ATMOSFERA D.lgs 102/2020 –  SCADENZA 28/08/2023

Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 102/2020, entrato in vigore il 28 agosto 2020 reca modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Per ridurre l’impiego di cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, la norma prescrive la loro sostituzione non appena possibile definendo le vie di autorizzazione e comunicazione con le autorità competenti come di seguito descritto.

In particolare ricordiamo la scadenza del 28/08/2023 che riguarda i seguenti casi:

AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) Art.272 DLgs 152/06 (esistenti al 28/08/2020). In riferimento all’utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti, nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento in esercizio al 28/08/2020 deve:

– presentare entro il 28/08/2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 (AUA)

Per quanto riguarda le NUOVE domande presentate dopo il 28/08/2020 (comprese le modifiche ed i rinnovi) vige l’obbligo di:

divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.

In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele:

– entro 3 anni presentare Domanda Ordinaria (art.269) oppure Comunicare la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.

 

Si fa presente che il decreto stabilisce inoltre nuove tipologie di Sanzioni penali e amministrative in base ai nuovi obblighi di legge.