GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
VIRUS SARS-CoV-2 (COVID19) GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
Il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante le “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”
Dal 15 Ottobre sino al 31 Dicembre 2021 il decreto stabilisce che:
- L’accesso ai luoghi di lavoro è consentito esclusivamente ai possessori di GREEN PASS (sono ricompresi tutti coloro che si recano in una qualsiasi azienda per svolgere un’attività lavorativa);
- I soggetti esentati dalla campagna vaccinale sono esentati dall’obbligo di cui al punto precedente;
- I datori di lavoro sono tenuti a verificare che chi accede in azienda per svolgere un attività lavorativa sia in possesso del GREEN PASS;
- Per le attività in regime di appalto la verifica del possesso del GREEN PASS da parte dei lavoratori spetta sia al datore di lavoro dell’azienda APPALTARICE sia al datore di lavoro dell’azienda COMMITTENTE;
- Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche;
- Le verifiche possono essere eseguita anche a campione e in via prioritaria devono essere svolte al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- Gli addetti incaricati allo svolgimento delle verifiche devono essere individuati con un atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica;
- Le verifice devono essere svolte tramite l’aplicazione VERIFICAC19 scaricabile da APP STORE (per applicativi APPLE) o PLAY STORE (per applicativi ANDROID);
- I lavoratori che non sono in possesso di GREENPASS sono considerati assenti ingiustificati (fino al momento in cui presentano il GREEN PASS) senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
- Per le giornate di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;
- Per le aziende con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni rinnovabili una sola volta.
- I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza GREEN PASS sono puniti con una sanzione che va da 600,00€ a 1500,00€
- I datori di lavoro che non eseguono la verifica sono puniti con una sanzione che va da 400,00 a 1000,00€.
Il tema della presente nota informativa è ancora molto dibattuto e non escludiamo che nei prossimi giorni siano emanate delle linee interpretative pertanto, vi rimandiamo a successive nostre note informative per un dettaglio maggiore.