Novità ADR 2023
Il 1° Gennaio 2023 entrerà in vigore l’aggiornamento del Regolamento ADR relativo al 2023.
Si ricorda che si potrà usufruire di un periodo transitorio di 6 mesi, nei quali per i trasporti nazionali si potrà ancora fare riferimento alle disposizioni della versione precedente del 2021.
La nuova normativa comporta un cospicuo numero di modifiche rispetto alla precedente del 2021, di seguito si riportano le novità di maggior interesse:
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- dal 1° Gennaio 2023 (data già prevista dall’ADR 2021) scatterà l’obbligo della “Nomina del consulente ADR” per le imprese che spediscono merci pericolose o rifiuti soggetti alla normativa ADR. Sono previste esclusioni per spedizioni di piccola entità o di frequenza moderata (Nota Ministero 21 Dicembre 22)
- aggiunta di nuove misure transitorie, tra cui quella relativa a marchio per le batterie al litio. Il marchio presente nell’ADR 2021 potrà essere applicato fino al 31/12/2026.
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- Classificazione: per la classe 8 (materiali corrosivi) viene specificato al 2.2.8.1.5.2 di attribuire il gruppo di imballaggio I (“alto pericolo”) per quelle materie corrosive alle quali non è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai test.
- Documentazione: vengono modificate le disposizioni relative ai rifiuti. Qualora non sia possibile misurare i quantitativi esatti dei rifiuti che devono essere caricati, nel formulario bisognerà indicare: “QUANTITA’ STIMATA IN CONFORMITA’ AL CAP. 5.4.1.1.3.2”. Per i colli deve essere inserito sul formulario una lista degli stessi in cui si indica la tipologia e il volume nominale.
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