DECRETO LEGGE Nr. 1 del 7 Gennaio 2022: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in particolare nei Luoghi di Lavoro
Entra in vigore l’8 Gennaio 2022 il DECRETO LEGGE nr. 1, teso a definire misure “urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19” sia nei luoghi di lavoro che in altri ambiti qui NON presi in considerazione (es. scuola).
Di seguito diamo conto di quanto disposto:
Dal 8 gennaio al 15 Giugno 2022: | Obbligo vaccinale per cittadini italiani e cittadini UE residenti nel territorio dello Stato Italiano che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo vaccinale vige anche per le persone che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 Giugno 2022. L’obbligo NON sussiste in caso di accertato pericolo di salute in relazione a documentate condizioni cliniche attestate dal Medico di medicina generale dell’assistito o Medico vaccinale; in tale caso il Datore di Lavoro adibisce a mansioni differenti, senza decurtazione di retribuzione, in modo da evitare la diffusione di SARS-CoV-2. |
Dal 15 Febbraio al 15 Giugno 2022 | L’accesso ai luoghi di lavoro è subordinato al possesso ed esibizione della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass) o di guarigione; in particolare l’accesso ai luoghi di lavoro può avvenire nel rispetto di uno dei seguenti casi:
– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; – avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; – avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, utilizzando la specifica piattaforma SW. |
Dal 15 Febbraio al 15 Giugno 2022 | ASSENZA GREEN PASS:
i lavoratori ultracinquantenni che NON presentano il GREEN PASS al momento della verifica per l’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati ASSENTI INGIUSTIFICATI senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque NON oltre il 15 Giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata NON sono dovuti retribuzione né altro compenso. Per le piccole imprese si conferma quanto già precedentemente disposto, ovvero: “Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.” |
Dal 15 Febbraio al 15 Giugno 2022 | È vietato l’accesso ai luoghi di lavoro per lavorati ultracinquantenni che NON presentano:
– GREEN PASS RAFFORZATO; – Certificato di guarigione con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; – avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. |
Dal 1 Febbraio al 15 Giugno 2022 | SANZIONI:
€ 100,00 per chi: – non ha iniziato il ciclo vaccinale primario; – non ha completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti. La sanzione sarà comminata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate. |