REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2024/573

In data 20/02/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 che introduce nuove norme sui gas fluorurati a effetto serra (F-Gas), modificando nel contempo la Direttiva (UE) 2019/1937 e abrogando il precedente Regolamento (UE) n. 517/2014.

In particolare, il nuovo Regolamento  (UE) 2024/573 prevede numerose nuove disposizioni in materia di:

  • utilizzo, recupero e smaltimento degli F-Gas oltre ad alcune misure accessorie come i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione sull’uso sicuro di queste sostanze da parte del personale incaricato dell’’installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra;
  • condizioni più rigide per la produzione, l’importazione, l’esportazione e l’utilizzo degli F-Gas;
  • nuovi limiti quantitativi per l’uso di idrofluorocarburi;
  • norme aggiornate in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

 Il Regolamento  (UE) 2024/573 si applica:

  • agli F-Gas elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), usati puri o come miscele;
  • ai prodotti e alle apparecchiature che contengono F-Gas o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Tra le novità più importanti del nuovo Regolamento, si segnala quella relativa alle modalità di controllo periodico delle perdite anche per quegli impianti installati su veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, vagoni ferroviari, oltre alle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere, in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.

Oltre ai soggetti già tenuti al mantenimento dei Registri, con il Regolamento (UE) 2024/573 viene esteso tale obbligo anche alle imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-Gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio.

Viene inoltre introdotto l’obbligo di attestato per il personale che si occupa dell’assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-Gas da tali apparecchiature. I nuovi attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi su apparecchiature che contengono F-Gas, ma anche sostanze alternative, inclusi i refrigeranti naturali.

Le scadenze temporali introdotte dal nuovo Regolamento:

  • dal 1° Gennaio 2025: viene vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° Gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se etichettati come riciclati o rigenerati;
  • dal 1° Gennaio 2026: viene vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° Gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se etichettati come riciclati o rigenerati;
  • dal 1° Gennaio 2032: viene vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 750 solo se etichettati come riciclati o rigenerati.

Entro il 31 Dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno includere anche il finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-Gas provenienti dalle apparecchiature immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della Direttiva 2012/19/UE;

Il Regolamento 2024/573, entrerà in vigore l’11 Marzo 2024

 

MUD 2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 02.03.24 il DPCM 26 gennaio 2024 recante modalità di elaborazione del Modello unico di Dichiarazione (MUD)

Poiché le nuove modalità sono state pubblicate successivamente al 01 marzo 2024, la scadenza per la presentazione del MUD slitta al 01 luglio 2024.