RENTRi -LA PARTENZA E’ ORMAI VICINA! MODALITA’ OPERATIVE

MODALITÀ OPERATIVE

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 del 06 Novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (R.E.N.T.Ri.), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al R.E.N.T.R.i., i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Il Decreto contribuisce a mettere a punto il nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.

Inoltre, dal 07 Novembre è ufficialmente attivo il portale www.rentri.it, dal quale è possibile collegarsi alla funzione di “supporto” fornito da Ecocerved sia per l’iscrizione che per la compilazione dei documenti, a partire dalle date previste dal Decreto 59/23, che ricordiamo nel seguito:

ALLEGATO – TABELLA SCADENZE RENTRI

1. SCADENZE PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI

L’iscrizione al R.E.N.T.Ri. è effettuata con le seguenti tempistiche

Data (art.13, comma 1)

Lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)

A decorrere dal 15 Dicembre 2024 ed entro il 13 Febbraio 2025

Lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)

A decorrere dal 15 Giugno 2025 ed entro il 14 Agosto 2025

Lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)

A decorrere dal 15 Dicembre 2025 ed entro il 13 Febbraio 2026

2. DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI MODELLI

Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Data (art.9, comma 1)

I modelli di Registro e FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri., a partire dalla data indicata dall’articolo 13, comma 1, lettera a).

A decorrere dal 13 Febbraio 2025

3. OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN FORMATO DIGITALE

Scadenza per la tenuta del Registro di carico e scarico in modalità digitale.

Data per la tenuta in formato digitale del Registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. tra il 15 Dicembre 2024 e il 13 Febbraio 2025

A decorrere dal 13 Febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. tra il 15 Giugno 2025 e il 14 Agosto 2025

Alla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri.

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. tra il 15 Dicembre 2025 e il 13 Febbraio 2026

Alla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri.

4. OBBLIGO DI EMISSIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE

Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale

Data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c).

A decorrere dal 13 Febbraio 2026

IL RUOLO DEL CONSULENTE AMBIENTALE

Nell’ambito di questo epocale cambiamento nella gestione degli adempimenti ambientali relativi ai rifiuti, il legislatore ha previsto la possibilità, per le imprese tenute ad utilizzare il R.E.N.T.Ri., di delegare i propri consulenti all’assolvimento dei vari obblighi previsti, ovvero:

  1. ISCRIZIONE AL R.E.N.T.RI. NEI TEMPI PREVISTI DALLA NORMATIVA;
  2. SCRITTURA DELLE REGISTRAZIONI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI (CON LE TEMPISTICHE GIÀ NOTE, OVVERO 10 GG PER PRODUTTORI, TRASPORTATORI E INTERMEDIARI, 2 GG PER GESTORI RIFIUTI);
  3. REDAZIONE E STAMPA DEL NUOVO MODELLO DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO;
  4. INVIO DEI DATI AL RENTRI (ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALLE SCRITTURE);
  5. INVIO DI COPIA DEI FORMULARI AL R.E.N.T.R.I..

Oltre a quanto sopraesposto, che deriva dalla normativa in argomento, non è da trascurare il nuovo obbligo di tenuta del registro delle spedizioni di rifiuti in ADR, per verificare l’obbligo o meno di nominare un consulente ADR.

Per fronteggiare una tale valanga di novità e cambiamenti gestionali, ECO SISTEMI ha organizzato un servizio di supporto che può prevedere:

  • CORSI DI FORMAZIONE ALLA SINGOLA AZIENDA/COLLETTIVI (iscrizione al R.E.N.T.Ri., registrazione movimenti, invio dati);
  • ASSUNZIONE DELLA DELEGA A GESTIRE TUTTI GLI OBBLIGHI DEL RENTRI E DEL REGISTRO SPEDIZIONI ADR.

Invitiamo pertanto tutti i clienti ad approfittare del relativo lasso di tempo che ancora ci separa dall’avvio  vero e proprio del sistema per acquisire dimestichezza con le nuove modalità operative e fare una riflessione sull’opportunità di “appaltare” le attività sopradescritte a consulenti esperti in materia che possono garantire la correttezza di quanto trasmesso e minimizzare la possibilità di errore da parte dei vs operatori 

NOTA BENE: Eco Sistemi Srl è in grado di fornire il servizio di compilazione registro e formulari già dal 2024, utilizzando i vecchi modelli in formato elettronico.

CHIAMACI! INFORMARSI NON COSTA NIENTE……..