ADR 2025 novità : merci contenenti piombo e polveri di metallo

 

Il 1 settembre 2025 entrerà in vigore il XXI ATP del Regolamento CLP che modificherà l’allegato VI del CLP andando ad aggiornare l’elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate per quanto concerne le sostanze già in elenco e andando ad aggiungere alcune nuove voci e modificandone altre già esistenti.

In particolare verrà modificata la classificazione di:

  • Polvere di Piombo (diametro particelle <1 mm)
  • Piombo massivo (diametro particelle ≥ 1 mm)

A fronte di questo subiranno modifiche le classificazioni delle miscele contenenti piombo (es. trucioli, polveri, rifiuti).

I cambiamenti interessano in particolare le soglie oltre le quali una miscela è considerata pericolosa per l’ambiente acquatico, e quindi soggetta alla normativa ADR

 

Tipo di miscela

Soglia oltre la quale scatta l’ADR

Polveri (<1 mm)

>0,025% di piombo

Solidi (>1 mm, trucioli)

>0,25% di piombo

 

Una volta superate queste soglie, le miscele dovranno essere classificate come merci pericolose per l’ambiente (Classe 9 – UN 3077). Sarà quindi necessario dotarsi di imballaggi conformi, documentazione ADR specifica, e adeguare i mezzi e la formazione degli operatori.

Per quanto riguarda i rifiuti, dovranno essere fatte verifiche più approfondite e analisi per la caratterizzazione e classificazione ai fini della normativa ADR.

Inoltre si segnala che in generale le polveri metalliche a seconda della composizione, granulometria, grado di ossidazione e presenza di altre sostanze possono essere classificate come pericolose per il trasporto secondo la normativa ADR, a causa del loro potenziale infiammabile o reattivo.

Lo staff di Eco Sistemi Srl è a vostra disposizione per approfondire l’argomento della presente nota informativa.