ADR 2025 novità : merci contenenti piombo e polveri di metallo
Il 1 settembre 2025 entrerà in vigore il XXI ATP del Regolamento CLP che modificherà l’allegato VI del CLP andando ad aggiornare l’elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate per quanto concerne le sostanze già in elenco e andando ad aggiungere alcune nuove voci e modificandone altre già esistenti.
In particolare verrà modificata la classificazione di:
- Polvere di Piombo (diametro particelle <1 mm)
- Piombo massivo (diametro particelle ≥ 1 mm)
A fronte di questo subiranno modifiche le classificazioni delle miscele contenenti piombo (es. trucioli, polveri, rifiuti).
I cambiamenti interessano in particolare le soglie oltre le quali una miscela è considerata pericolosa per l’ambiente acquatico, e quindi soggetta alla normativa ADR
Tipo di miscela |
Soglia oltre la quale scatta l’ADR |
Polveri (<1 mm) |
>0,025% di piombo |
Solidi (>1 mm, trucioli) |
>0,25% di piombo |
Una volta superate queste soglie, le miscele dovranno essere classificate come merci pericolose per l’ambiente (Classe 9 – UN 3077). Sarà quindi necessario dotarsi di imballaggi conformi, documentazione ADR specifica, e adeguare i mezzi e la formazione degli operatori.
Per quanto riguarda i rifiuti, dovranno essere fatte verifiche più approfondite e analisi per la caratterizzazione e classificazione ai fini della normativa ADR.
Inoltre si segnala che in generale le polveri metalliche a seconda della composizione, granulometria, grado di ossidazione e presenza di altre sostanze possono essere classificate come pericolose per il trasporto secondo la normativa ADR, a causa del loro potenziale infiammabile o reattivo.
Lo staff di Eco Sistemi Srl è a vostra disposizione per approfondire l’argomento della presente nota informativa.