ADR 2025: ACCORDO MULTILATERALE M366 – esenzioni per merci contenenti piombo e polveri di metallo
A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), che modifica la classificazione armonizzata delle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere o di piombo massivo, rendendole pericolose per l’ambiente e quindi soggette alla normativa ADR.
In alcuni casi è permesso il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR.
E’ stato sottoscritto dall’Italia l’accordo Multilaterale M366 del 8 Agosto 2025, che permette il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR a condizione che soddisfino determinate condizioni.
Ricordiamo che l’accordo ADR si applica alle miscele contenenti piombo (es. trucioli, polveri, rifiuti) le cui classificazioni subiranno modifiche con l’entrata in vigore del XXI ATP al Regolamento CLP.
In particolare le soglie oltre le quali una miscela sarà considerata pericolosa per l’ambiente acquatico, e quindi soggetta alla normativa ADR saranno:
Tipo di miscela |
Soglia oltre la quale scatta l’ADR |
Polveri (<1 mm) |
>0,025% di piombo |
Solidi (>1 mm, trucioli) |
>0,25% di piombo |
Una volta superate queste soglie, le miscele dovranno essere classificate come merci pericolose per l’ambiente (Classe 9 – UN 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III).
Per effetto dell’Accordo Multilaterale M366, queste leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, solo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
- le leghe metalliche sono poco solubili in acqua (requisito da dimostrare con adeguata documentazione tecnica idonea a dimostrare che le merci/rifiuti trasportati abbiano la caratteristica di “scarsamente solubili in acqua”);
- sono trasportate:
- in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 (non è obbligatoria l’omologazione) e resistenti alle polveri e all’acqua o dotati di un rivestimento resistente alle polveri e all’acqua. Questa condizione è relativa solo ai materiali/merci/rifiuti trasportati in contenitori (colli), definibili come “imballaggi, IBC e grandi imballaggi” i quali devono essere stagni alle polveri e resistenti all’acqua o dotati di rivestimento interno con le medesime caratteristiche;
- oppure alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2:
- VC1, il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli telonati, in container telonati o in container per il trasporto alla rinfusa telonati;
- VC2, il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi, in container chiusi o in container per il trasporto alla rinfusa chiusi.
Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
L’Accordo sarà valido fino al 31 Agosto 2027
Lo staff di Eco Sistemi Srl è a vostra disposizione per approfondire l’argomento della presente nota informativa.
Vignola (MO), 18/09/2025