In vigore il nuovo Accordo ADR per spedizione, carico, trasporto merci pericolose

Come è ormai noto a molte aziende, ogni 2 anni il testo dell’Accordo ADR viene revisionato a cura del WP.15 (Working party on the transport of Dangerous Goods)

La nuova versione viene applicata dal 01.01.25 per i trasporti internazionali, mentre le modifiche introdotte diverranno pienamente operative a livello nazionale solo il 01 luglio 2025.

Riportiamo nel seguito alcune delle numerose, ma non rivoluzionarie, novità introdotte con l’edizione 2025 e rimandiamo ai vs consulenti ADR la disamina più appropriata relativamente alla vs realtà aziendale.

 

  • Definizioni: aggiornate le definizioni di “materie plastiche riciclate” e di “effetto esplosivo o pirotecnico”, introdotta la definizione di “grado di riempimento”.
  • Nuove misure transitorie.
  • Classificazione: le modifiche di maggior rilievo riguardano l’introduzione delle batterie al SODIO ionico, dei dispositivi e dei veicoli alimentati da queste.
  • Perossidi: autorizzati al trasporto 3 nuovi composti.
  • Nuovi numeri ONU: introdotti 11 nuovi numeri ONU oltre a vari aggiornamenti della tabella A
  • Disposizioni speciali: aggiornamenti e nuove disposizioni speciali specifiche per i numeri ONU introdotti
  • Esenzioni: l’esenzione dalle disposizioni dell’ADR per i trasporti effettuati da privati cittadini è estesa ai rifiuti.
  • Soppressa la disposizione speciale 653 per i gas con numero ONU 1006, 1013 1046 e 1066
  • Rifiuti contenenti amianto in forma libera: una nuova disposizione speciale ne consente il trasporto a determinate condizioni di imballaggio
  • Istruzioni di imballaggio: introdotte disposizioni per i nuovi numeri ONU
  • Rifiuti di diversa natura: nuove disposizioni ne consentono il trasporto all’interno dello stesso imballaggio esterno
  • Compatibilità chimica degli imballaggi in plastica utilizzati per il trasporto di rifiuti liquidi.
  • Trasporto in Cisterna: nuove disposizioni sul grado di riempimento per cisterne destinate al trasporto di liquidi ad una temperatura superiore a 50°C.
  • Aggiornamento delle norme EN e ISO di riferimento
  • Trasporto alla rinfusa di alluminio fuso
  • Nuove disposizioni per i sistemi di propulsione dei veicoli