PROGRAMMA CORSI ECO SISTEMI SRL
Corsi di formazione del personale
ADDETTI ANTINCENDIO
Il Datore di Lavoro deve nominare e provvedere alla formazione del personale addetto alla lotta antincendio. La durata e i contenuti dei corsi di formazione sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello del rischio di incendio delle stesse (D.M. 02 Settembre 2021 art. 5 comma 1); la formazione degli addetti alla gestione emergenze deve essere aggiornata ogni 5 anni secondo quanto definito dal D.M. 02 Settembre 2021 art. 5 comma 1:
- Attività livello 1: formazione 1- FOR 4 ore | aggiornamento 1-AGG 2 ore
- Attività livello 2: formazione 2 -FOR 8 ore | aggiornamento 2-AGG 5 ore
- Attività livello 3: formazione 3-FOR 16 ore | aggiornamento 3-AGG 8 ore
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Il Datore di Lavoro deve nominare e provvedere alla formazione di un adeguato numero di addetti al Primo Soccorso. La formazione degli addetti al Primo Soccorso è svolta da personale medico attraverso dei corsi di istruzione teorica e pratica con contenuti e durata stabiliti dagli allegati 3, 4 e 5 del D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’azienda o unità produttiva (gruppo A 16 ore, gruppi B e C 12 ore). La formazione degli addetti al Primo Soccorso aziendale deve essere aggiornata ogni 3 anni.
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ADDETTI AL CARRELLO ELEVATORE
Il personale addetto alla conduzione del carrello elevatore deve essere formato secondo quanto definito dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 circa l’utilizzo e la conduzione di talune attrezzature di lavoro. I soggetti formatori che erogano queste tipologie di corsi devono essere riconosciuti in ambito provinciale o regionale. Eco Sistemi srl è stato autorizzato dalla Provincia di Modena come ente di formazione. Il Corso proposto permette di affrontare gli aspetti teorici dell’impiego in sicurezza del carrello elevatore spaziando dai controlli preliminari, alla valutazione del carico massimo ammissibile, ai corretti comportamenti da tenere in presenza di pedoni, superfici irregolari, salite, discese, ecc. La formazione degli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori deve essere aggiornata ogni 5 anni.
RSPP PER DATORE DI LAVORO
La legislazione vigente consente in molti casi al Datore di Lavoro di svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Al fine di acquisire le nozioni di base per svolgere questo incarico il Datore di Lavoro ha l’obbligo di partecipare ad uno specifico corso di formazione della durata variabile in base al tipo di attività svolta. Il corso, tenuto da personale specializzato in materia di sicurezza sul lavoro, consentirà di ottenere le nozioni di base indispensabili all’assolvimento degli obblighi di legge imposti sia al Datore di Lavoro che al RSPP.
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LAVORATORI
Ogni Addetto (lavoratore e/o socio lavoratore) deve essere formato sui temi della salute e della sicurezza secondo quanto stabilito dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per le diverse fasce di rischio) e formazione specifica, in relazione alla fascia di rischio dell’azienda (determinata in base al CODICE ATECO 2007 dell’attività); in particolare la durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio è così articolata:
- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
La formazione dei lavoratori deve essere aggiornata ogni 5 anni con un incontro formativo della durata di 6 ore.
PREPOSTI
La formazione dei preposti, deve comprendere quella dei lavoratori, e deve essere integrata con da una formazione particolare, in relazione ai compiti che il preposto esercita in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata del corso per preposti è di 8 ore e al termine del percorso formativo verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria. tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. La formazione dei preposti deve essere aggiornata ogni 5 anni con un incontro formativo di 6 ore.
DIRIGENTI
I dirigenti devono essere formati sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Tale formazione sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, ha durata pari ad almeno 16 ore ed è strutturata secondo quanto definito dall’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro così come stabilito dal D.Lgs 81/08 e smi. Tale corso si sviluppa su un totale di 32 ore deve essere aggiornato annualmente con corsi della durata pari a:
- per aziende fino a 50 occupati 4 ore
- per aziende con oltre 50 occupati 8 ore
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OPERATORI SETTORE ALIMENTARE
Il capitolo XII dell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 fornisce la base normativa inerente alla formazione richiesta agli operatori del settore alimentare e riporta quanto segue:
“Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:
- che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
- che i responsabili dell’elaborazione e della gestione della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide, abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP; e
- che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari”.
Quanto sopra riportato è stato ulteriormente ribadito dal Regolamento (UE) 2021/382 che modifica gli allegati del Regolamento 852/2004, che fra gli altri introduce il concetto della “cultura della sicurezza alimentare”, che stabilisce quanto segue:
“1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
- a) Impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure di alimenti;
- b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
- c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
- d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa nell’ambito di una attività e tra attività consecutive, comprese la comunicazione di deviazioni e aspettative;
- e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
- L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
- a) garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa del settore alimentare;
- b) mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
- c) verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
- d) garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
- e) garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
- f) incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
- L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.
La formazione può essere affidata a consulenti esterni.








